Art. 1

In vigore dal 7 apr 1989
1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'. 2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-03;2#art-1

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