Art. 1

In vigore dal 18 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Articolo unico L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1967 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1967-06-21;1#art-1

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Art. 1 Estradizione per i delitti di genocidio. — Testo vigente | Portale Normativo