Art. 1

In vigore dal 19 gen 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: . L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato: "sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Marche; Valle d'Aosta; Lazio; Lombardia; Abruzzi; Trentino-Alto Adige; Molise; Veneto; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Puglia Liguria; Basilicata; Emilia-Romagna; Calabria; Toscana; Sicilia; Umbria; Sardegna".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-12-27;3#art-1

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