Art. 1
In vigore dal 16 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge costituzionale:
Articolo unico.
Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1958-03-18;1#art-1