Art. 5
In vigore dal 29 mar 1953
I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, nè possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1#art-5