Art. 2
In vigore dal 19 giu 1947
La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 giugno 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - EINAUDI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - CINGOLANI GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI -
MERLIN - TOGNI - FANFANI - MERZAGORA -
CAPPA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1947-06-17;2#art-2