Art. 21

In vigore dal 28 lug 2016
(Disposizioni sanzionatorie) 1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli . (( 2-ter. La decorrenza del termine previsto dall', comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell' non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti. ))
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