Art. 2

In vigore dal 1 lug 2026
1. In occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile. 2. In occasione della Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, può riservare appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano. 3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
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Art. 2 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. — Testo vigente | Portale Normativo