Art. 4
Campagne di screening dermatologico
In vigore dal 27 giu 2026
1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto, campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l'età maggiore di cinquanta anni, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) è più alto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-05-15;99#art-4