Art. 2

Campagne di informazione e divulgazione scientifica

In vigore dal 27 giu 2026
1. Il Ministero della salute può realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma. 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, può promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.
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urn:nir:stato:legge:2026-05-15;99#art-2

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