Art. 1

In vigore dal 5 giu 2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre», nel giorno della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria delle bambine e dei bambini martiri delle guerre e di rafforzare l'impegno per la pace. 2. In occasione della celebrazione del Giorno di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sui fatti di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento alla promozione di una cultura della pace. 3. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-05-06;85#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo