Art. 3

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale

In vigore dal 30 mag 2026
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata di cui all' nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
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urn:nir:stato:legge:2026-05-06;77#art-3

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