Art. 1
In vigore dal 29 mag 2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della foro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione. Le iniziative e gli eventi pubblici di cui al primo periodo sono organizzati informando l'ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e i singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano in contesti difficili e pericolosi come i teatri di guerra o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, può organizzare altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. Nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è pubblicato l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'elenco è altresì pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Nella Giornata nazionale le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione.
6. Per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza on line e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa;
7. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.
8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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