Accordo›Titolo III
Art. 9
Moderazione
In vigore dal 7 mag 2026
Moderazione
1. Le Parti cooperano al fine di promuovere la moderazione nei dialoghi per affrontare le questioni di interesse reciproco.
2. Le Parti concordano, se del caso, di promuovere il valore della moderazione nei consessi regionali e internazionali.
3. Le Parti collaborano per promuovere la moderazione, anche agevolando e sostenendo le pertinenti attività, nonché lo scambio di buone pratiche, informazioni ed esperienze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-9