Accordo›Titolo X
Art. 58
Entrata in vigore e durata
In vigore dal 7 mag 2026
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno.
3. Il presente accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-58