AccordoTitolo X

Art. 54

Facilitazione

In vigore dal 7 mag 2026
Facilitazione Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le Parti accordano agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione agevolazioni nell'espletamento delle loro funzioni, in conformità delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo