Accordo›Titolo X
Art. 54
Facilitazione
In vigore dal 7 mag 2026
Facilitazione
Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le Parti accordano agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione agevolazioni nell'espletamento delle loro funzioni, in conformità delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-54