AccordoTitolo X

Art. 51

Divulgazione di informazioni

In vigore dal 7 mag 2026
Divulgazione di informazioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per una delle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 2. Le Parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo, in linea con l'interesse pubblico relativo all'accesso alle informazioni e in conformità delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.
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