AccordoTitolo VIII

Art. 49

Diritti di proprietà intellettuale risultanti da accordi di cooperazione

In vigore dal 7 mag 2026
Diritti di proprietà intellettuale risultanti da accordi di cooperazione I diritti di proprietà intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito del presente accordo devono essere protetti e applicati in conformità delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e degli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Il presente articolo lascia impregiudicate eventuali disposizioni specifiche contenute in singoli accordi di cooperazione esistenti e futuri.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-49

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