Accordo›Titolo VII
Art. 41
Salute
In vigore dal 7 mag 2026
Salute
1. Le Parti collaborano nel settore della salute al fine di migliorare le condizioni sanitarie per quanto riguarda, tra l'altro, la medicina preventiva, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute come le malattie non trasmissibili, nonché gli accordi sanitari internazionali.
2. La cooperazione si svolge principalmente mediante:
a) lo scambio di informazioni e collaborazione intesi a prevenire tempestivamente minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili con potenziale pandemico;
b) scambi, borse di studio e programmi di formazione;
c) la promozione di una piena e tempestiva attuazione degli accordi sanitari internazionali, come il regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità ("OMS") e la convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, adottata a Ginevra il 21 maggio 2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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