AccordoTitolo VII

Art. 39

Ambiente e risorse naturali

In vigore dal 7 mag 2026
Ambiente e risorse naturali 1. Rammentando i risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro nel 2012 (Rio + 20), e tenendo presente l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le Parti cooperano per promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali applicabili. 2. Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire le risorse naturali e la diversità biologica in modo sostenibile come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future, in particolare in conformità della convenzione sulla diversità biologica, adottata a Nairobi il 22 maggio 1992, e della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Ginevra il 3 marzo 1973. Esse si impegnano ad attuare le decisioni adottate nell'ambito di tali convenzioni, anche attraverso strategie e piani d'azione. 3. Le Parti si adoperano per continuare a rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche nell'ambito di programmi regionali, scambi di buone pratiche, dialoghi politici e normativi, nonché di conferenze e seminari, in particolare al fine di: a) promuovere la sensibilizzazione ambientale e stimolare il coinvolgimento di tutte le comunità locali nelle iniziative a favore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile; b) affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, specialmente per quanto riguarda le conseguenze sugli ecosistemi e sulle risorse naturali; c) incentivare lo sviluppo di capacità relative alla partecipazione agli accordi ambientali multilaterali applicabili che sono per esse vincolanti e alla loro attuazione; d) intensificare la cooperazione per tutelare, salvaguardare e gestire le risorse forestali in modo sostenibile e per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname; e) conservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat e la loro diversità genetica, migliorare la cooperazione in materia di specie esotiche invasive di rilevanza per le Parti e ripristinare gli ecosistemi degradati; f) contrastare il commercio illegale di specie selvatiche e attuare misure efficaci contro di esso; g) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti pericolosi, di altri rifiuti e delle sostanze che riducono lo strato di ozono; h) migliorare la protezione e la conservazione dell'ambiente costiero e marino e promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse marine; i) migliorare la qualità dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili; j) promuovere la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre; k) promuovere la designazione delle aree protette e la protezione degli ecosistemi e delle aree naturali, nonché l'efficace gestione dei parchi nazionali, con la dovuta considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone; l) promuovere l'efficace cooperazione nel quadro del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, adottata il 29 ottobre 2010; m) incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione. 4. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in relazione alle questioni di cui al presente articolo secondo le modalità specifiche dei programmi stessi. 5. Le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento agli stessi nell'ambito dell'UNFCCC.
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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-39

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