Accordo›Titolo VII
Art. 37
Trasporti
In vigore dal 7 mag 2026
Trasporti
1. Le Parti collaborano attivamente nei settori di reciproco interesse. Tale cooperazione riguarda tutti i modi di trasporto e la relativa connettività e comprenderà l'agevolazione della circolazione delle merci e dei passeggeri, garantendo la sicurezza e la protezione dell'ambiente, lo sviluppo delle risorse umane e l'aumento delle opportunità commerciali e di investimento.
2. Nel settore del trasporto aereo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:
a) lo sviluppo di relazioni economiche basate su un quadro normativo coerente con l'obiettivo di favorire l'attività imprenditoriale;
b) la convergenza tecnica e normativa per quanto concerne la sicurezza, la gestione del traffico aereo, la regolamentazione economica e la protezione ambientale;
c) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
d) i progetti di reciproco interesse;
e) la cooperazione nelle sedi internazionali.
3. Nel settore del trasporto marittimo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:
a) il dialogo su questioni pertinenti, quali l'accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, su basi commerciali e non discriminatorie, il trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita per le navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Malaysia o che sono gestite da cittadini o imprese dell'UE o della Malaysia, nonché le questioni relative ai servizi di trasporto porta a porta, esclusi i traffici di cabotaggio;
b) lo scambio di opinioni e migliori prassi, se del caso, in materia di sicurezza, protezione, comprese le misure per lottare contro la pirateria e gli atti di depredazione armata in mare, procedure, norme e regolamenti in materia di protezione ambientale, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali;
c) la cooperazione nelle sedi internazionali, in particolare nell'ambito delle condizioni di lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'abilitazione della gente di mare e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
4. Le Parti possono esaminare qualsiasi possibilità di intensificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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