Accordo›Titolo VII
Art. 36
Energia
In vigore dal 7 mag 2026
Energia
1. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) diversificare l'approvvigionamento, i canali e le fonti di energia per rafforzare la sicurezza energetica, sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti, la biomassa e il biogas, l'energia eolica e solare, nonché la produzione di energia idroelettrica, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo di adeguati quadri politici e delle rotte di trasporto e distribuzione;
b) promuovere l'efficienza energetica nella produzione, nella distribuzione e nell'uso finale;
c) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
d) rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni energetiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), adottata a Rio de Janeiro il 9 maggio 1992;
e) potenziare la capacità e incentivare gli investimenti nel settore dell'energia.
2. A tal fine, le Parti incentivano i contatti e, se del caso, la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, anche mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all' e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile ("WSSD") svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti prendono atto della necessità di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere sostenute in collaborazione con lo strumento di dialogo e di partenariato nel quadro dell'Iniziativa UE in materia di energia varata in occasione del WSSD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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