Accordo›Titolo VII
Art. 34
Scienza, tecnologia e innovazione
In vigore dal 7 mag 2026
Scienza, tecnologia e innovazione
1. Le Parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in ambiti di interesse e vantaggio reciproci conformemente alle rispettive leggi, norme, regolamentazioni e politiche.
2. I settori di cooperazione possono comprendere la biotecnologia, le TIC, la cibersicurezza, le tecnologie industriali e dei materiali, le nanotecnologie, le tecnologie spaziali, le scienze marine e le energie rinnovabili.
3. La cooperazione può comprendere:
a) lo scambio di informazioni in materia di politiche e programmi riguardanti le scienze, la tecnologia e l'innovazione;
b) la promozione di partenariati di ricerca strategici tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali di entrambe;
c) la promozione della formazione e degli scambi di ricercatori.
4. Tali attività di cooperazione devono basarsi sui principi della reciprocità, del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale.
5. Nell'ambito di tali attività di cooperazione, le Parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi.
6. Le Parti sensibilizzano i cittadini ai rispettivi programmi e alla cooperazione su scienza, tecnologia e innovazione, nonché alle opportunità offerte da tali programmi.
Storico versioni
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