Accordo›Titolo VI
Art. 31
Società dell'informazione
In vigore dal 7 mag 2026
Società dell'informazione
1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") sono elementi essenziali della società moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti si adoperano per scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore potrà essere incentrata, fra l'altro, sui seguenti aspetti:
a) partecipazione al dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione;
b) scambio di informazioni concernenti l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi delle Parti;
c) scambio di informazioni in materia di normazione, valutazione della conformità e diffusione delle informazioni sulle TIC;
d) promozione della cooperazione tra le Parti in materia di ricerca sulle TIC;
e) cooperazione nel settore della televisione digitale, compresa la condivisione di esperienze in materia di diffusione e aspetti normativi e delle migliori pratiche nella gestione dello spettro;
f) aspetti di sicurezza delle TIC e lotta contro la cibercriminalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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