Accordo›Titolo VI
Art. 30
Turismo
In vigore dal 7 mag 2026
Turismo
1. Le Parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le Parti intensificano la cooperazione per tutelare e armonizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo del settore turistico allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, promuovendo tra l'altro l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-30