Accordo›Titolo VI
Art. 29
Politica industriale, piccole e medie imprese
In vigore dal 7 mag 2026
Politica industriale, piccole e medie imprese
Le Parti promuovono la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese:
a) attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;
b) promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni, creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'UE, e incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le micro imprese e le piccole imprese;
d) agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei settori privati delle Parti;
e) promuovendo la responsabilità sociale delle imprese, nonché una produzione e un consumo sostenibili, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche in materia di comportamento responsabile delle imprese;
f) attraverso progetti comuni di ricerca e innovazione in settori industriali selezionati di comune accordo dalle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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