Accordo›Titolo VI
Art. 26
Servizi finanziari
In vigore dal 7 mag 2026
Servizi finanziari
1. Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altre parti del settore finanziario, compresi i servizi finanziari islamici.
2. Le Parti riconoscono l'importanza delle misure volte a sviluppare le capacità per il conseguimento di questi obiettivi.
Storico versioni
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