Accordo›Titolo VI
Art. 25
Diritti umani
In vigore dal 7 mag 2026
Diritti umani
1. Le Parti collaborano in settori da concordare fra le Parti per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani.
2. La cooperazione nel settore dei diritti umani comprende, tra l'altro:
a) lo scambio di migliori pratiche per quanto concerne la ratifica e l'attuazione delle convenzioni internazionali, l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione a livello interno, il ruolo e il funzionamento delle istituzioni nazionali competenti delle Parti in materia di diritti umani;
b) l'educazione in materia di diritti umani;
c) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
d) la cooperazione con i pertinenti organi dell'ONU incaricati dei diritti umani.
Storico versioni
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