Accordo›Titolo V
Art. 24
Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
In vigore dal 7 mag 2026
Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti concordano sulla necessità di adoperarsi e collaborare per la prevenzione e la repressione dell'uso dei loro sistemi finanziari, compresi gli enti finanziari e le imprese e professioni non finanziarie designate, per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attività criminali gravi.
2. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal paragrafo 1 consentirà scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari e delle norme internazionali in vigore per prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come quelle adottate dalla task force "Azione finanziaria".
3. La cooperazione sarà estesa anche sotto forma di creazione di capacità finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso lo scambio di buone prassi, di competenze e di formazione, secondo quanto convenuto dalle Parti.
Storico versioni
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