AccordoTitolo V

Art. 18

Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

In vigore dal 7 mag 2026
Stato di diritto e cooperazione giudiziaria 1. Le Parti attribuiscono particolare importanza al rafforzamento dello Stato di diritto. 2. Le Parti cooperano per rafforzare tutte le istituzioni competenti, compresa la magistratura. 3. La cooperazione giuridica fra le Parti può comprendere anche lo scambio di informazioni sugli ordinamenti giuridici e sulla legislazione.
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