Accordo›Titolo IV
Art. 17
Diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 7 mag 2026
Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti ribadiscono la grande importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte a garantire una tutela e un'applicazione adeguate, equilibrate ed effettive dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda le violazioni di tali diritti, conformemente alle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare. La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi.
2. Le Parti possono scambiarsi informazioni e condividere esperienze su temi quali:
a) la prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
b) l'applicazione, l'utilizzazione e la commercializzazione efficaci dei diritti di proprietà intellettuale;
c) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le misure frontaliere.
3. Le Parti collaborano nei settori della proprietà intellettuale di reciproco interesse per la protezione, l'uso e la commercializzazione efficaci della proprietà intellettuale sulla base delle rispettive esperienze e favoriscono la diffusione delle conoscenze in questo campo.
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