Accordo›Titolo IV
Art. 16
Servizi
In vigore dal 7 mag 2026
Servizi
Le Parti avviano un dialogo coerente finalizzato in particolare allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, anche attraverso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-16