Accordo›Titolo IV
Art. 14
Investimenti
In vigore dal 7 mag 2026
Investimenti
Le Parti incentivano i flussi di investimenti creando un clima stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie a un dialogo coerente inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi atti ad agevolare i flussi di investimenti e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
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