Accordo›Titolo IV
Art. 13
Dogane
In vigore dal 7 mag 2026
Dogane
Al fine di aumentare la protezione e la sicurezza del commercio internazionale, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità, le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di:
a) semplificare le importazioni, le esportazioni e le altre procedure doganali;
b) istituire meccanismi di assistenza amministrativa reciproca;
c) assicurare la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali;
d) sviluppare la cooperazione doganale;
e) ricercare una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-13