AccordoTitolo IV

Art. 13

Dogane

In vigore dal 7 mag 2026
Dogane Al fine di aumentare la protezione e la sicurezza del commercio internazionale, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità, le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di: a) semplificare le importazioni, le esportazioni e le altre procedure doganali; b) istituire meccanismi di assistenza amministrativa reciproca; c) assicurare la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali; d) sviluppare la cooperazione doganale; e) ricercare una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.
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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-13

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