Accordo›Titolo IV
Art. 11
Questioni sanitarie e fitosanitarie
In vigore dal 7 mag 2026
Questioni sanitarie e fitosanitarie
1. Le Parti collaborano nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei loro territori.
2. Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, entrato in vigore con con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e dalla commissione del Codex alimentarius.
3. Le Parti convengono di rafforzare la capacità di cooperazione nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale sviluppo di capacità è adeguato alle esigenze di ciascuna Parte e attuato con l'obiettivo di aiutare la Parte in questione a conformarsi alle misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra.
Storico versioni
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