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Art. 9

Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione

In vigore dal 6 mag 2026
Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione 1. Le Parti adottano provvedimenti per sensibilizzare maggiormente il pubblico in generale per quanto riguarda: d) i diritti e gli obblighi in materia di acque sanciti dal diritto pubblico e privato delle persone fisiche e giuridiche e delle istituzioni del settore pubblico o privato, nonché gli obblighi morali di contribuire alla protezione dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche. 2. Le Parti promuovono: a) la comprensione degli aspetti di sanità pubblica che caratterizzano le attività che svolgono da parte dei responsabili della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione; b) la comprensione dei principi di base della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione da parte dei responsabili della sanità pubblica. 3. Le Parti incentivano l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico necessario alla gestione delle risorse idriche e per l'esercizio dei sistemi di fornitura idrica e di raccolta e depurazione e promuovono l'aggiornamento e il perfezionamento delle conoscenze e delle specializzazioni di tale personale. Le attività di istruzione e di formazione comprendono gli aspetti pertinenti riguardanti la salute pubblica. 4. Le Parti promuovono: a) le attività di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo; b) lo sviluppo di sistemi d'informazione integrati per il trattamento delle informazioni sulle tendenze a lungo termine, sulle preoccupazioni attuali e sui problemi del passato, nonché sulle soluzioni a tali problemi nel settore riguardante le acque e la salute, unitamente alla comunicazione di tali informazioni alle autorità competenti.
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