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Art. 8

Sistemi di risposta

In vigore dal 6 mag 2026
1. Ciascuna Parte garantisce, secondo le modalità più opportune, che: a) vengano istituiti, mantenuti in vigore o perfezionati sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale al fine di: i. individuare epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi di tale natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico o fenomeni meteorologici estremi, ii. notificare, in maniera chiara e tempestiva, alle autorità pubbliche competenti le suddette epidemie, incidenti o rischi, iii. in caso di un eventuale e imminente rischio per la salute pubblica dovuto a una patologia connessa con l'utilizzo idrico, divulgare al pubblico potenzialmente interessato tutte le informazioni a disposizione delle autorità pubbliche che potrebbero consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o di limitarne le conseguenze, iv. fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche competenti ed eventualmente al pubblico sulle misure preventive o correttive; b) vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani globali di emergenza a livello nazionale e locale per intervenire nei suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi; c) le autorità pubbliche competenti dispongano della necessaria capacità per far fronte ai suddetti casi di epidemie, incidenti o rischi secondo quanto disposto nei piani di emergenza previsti. 2. I sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta in caso di patologie connesse con l'utilizzo idrico possono essere combinati con quelli messi in atto per altre materie. 3. Entro tre anni dal momento in cui diventa Parte del Protocollo, ciascuna Parte deve aver istituito i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.
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