Traduzione
Art. 6
Obiettivi e date di realizzazione
In vigore dal 6 mag 2026
1. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nel presente Protocollo, le Parti perseguono le finalità espresse di seguito:
a) accesso all'acqua potabile per tutti;
b) fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti;
da realizzarsi in un contesto di sistemi integrati di gestione idrica che mirano ad un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, ad una qualità delle acque nell'ambiente che non pregiudichi la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.
2. A tal fine ognuna delle Parti istituisce e pubblica obiettivi su scala nazionale o locale relativamente alle norme e ai livelli di prestazione da conseguire o da mantenere, per garantire un livello elevato di protezione contro le patologie connesse con l'utilizzo delle acque. Gli obiettivi in questione vengono riesaminati a scadenze periodiche. In questo contesto le Parti adottano tutte le opportune disposizioni pratiche o di altro genere per garantire la partecipazione del pubblico, in un quadro equo e trasparente, e garantiscono che si tengano in debito conto i risultati della partecipazione pubblica. Ad eccezione delle circostanze nazionali o locali che li rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, gli obiettivi riguardano, inter alia, i seguenti elementi:
a) qualità dell'acqua potabile fornita, alla luce delle linee guida sulla qualità dell'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale della sanità;
b) riduzione della scala di epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico;
c) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la fornitura di acqua potabile o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata la fornitura di acqua potabile;
d) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la raccolta e di depurazione o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata tale raccolta e depurazione;
e) livelli di prestazione che tali sistemi di collettamento per la fornitura idrica o di raccolta e depurazione, o sistemi di tipo diverso, devono conseguire;
f) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle forniture idriche e dei servizi di raccolta e depurazione, compresa la protezione delle acque impiegate come sorgenti di acqua potabile;
g) presenza di scarichi di:
i. acque reflue non trattate,
ii. tracimazioni di acque meteoriche non trattate, provenienti da sistemi di raccolta delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
h) qualità degli scarichi di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
i) smaltimento o riutilizzo dei fanghi di depurazione provenienti da sistemi di collettamento per la raccolta e depurazione o da altri impianti di raccolta e depurazione, e qualità delle acque reflue impiegate a fini irrigui, alla luce delle linee guida per l'utilizzo sicuro di acque reflue e residui in agricoltura ed acquicoltura dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;
j) qualità delle acque utilizzate come fonti di acqua potabile, come acque di balneazione o destinate all'acquicoltura o alla produzione o alla pesca di molluschi;
k) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
l) individuazione e disinquinamento di siti particolarmente contaminati che influiscono o che possono influire negativamente sulle risorse idriche di cui al presente Protocollo, minacciando di provocare patologie connesse con l'utilizzo idrico;
m) efficacia dei sistemi destinati alla gestione, allo sviluppo, alla protezione e all'utilizzo delle risorse idriche, compresa l'applicazione di buone prassi riconosciute per la riduzione dell'inquinamento provocato da fonti di ogni genere;
n) frequenza di pubblicazione delle informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile fornita e di altre acque, rilevanti ai fini dei traguardi fissati nel presente paragrafo nell'intervallo di tempo intercorrente tra la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell' paragrafo 2.
3. Due anni dopo essere diventata Parte del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e pubblica gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le date per il relativo conseguimento.
4. Qualora il conseguimento di un obiettivo comporti una lunga procedura di attuazione, vengono definiti obiettivi intermedi o graduali.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte:
a) istituisce disposizioni a livello nazionale o locale per il coordinamento tra le autorità competenti al suo interno;
b) elabora piani di gestione idrica in contesti transfrontalieri, nazionali o locali, possibilmente sulla base dei bacini idrografici o delle falde acquifere sotterranee. A tal fine ciascuna Parte adotta opportune disposizioni pratiche e/o altre disposizioni per garantire la partecipazione del pubblico in un contesto equo e trasparente, e garantisce che i risultati di tale partecipazione siano tenuti nella dovuta considerazione. I suddetti piani possono essere inseriti in altri piani, programmi o documenti attinenti preparati per altre finalità, a condizione che questi consentano al pubblico di comprendere chiaramente le proposte intese a conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo e le rispettive date di attuazione;
c) istituisce e mantiene in vigore un quadro giuridico ed istituzionale per il controllo e l'esecuzione delle norme di qualità applicabili alle acque potabili;
d) istituisce e mantiene in vigore accordi, compresi, ove opportuno, eventuali accordi giuridici e istituzionali, per il controllo, la promozione del conseguimento ed eventualmente l'esecuzione di altre norme e livelli di prestazione per i quali vengono definiti gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
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