Traduzione
Art. 4
Disposizioni generali
In vigore dal 6 mag 2026
1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse all'acqua nell'ambito di sistemi integrati di gestione idrica intesi a garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, una qualità delle acque ambientali che non salute umana e la protezione degli ecosistemi acquatici.
2. In particolare le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per garantire:
a) forniture adeguate di acqua potabile salubre, in cui non si rilevi la presenza di microrganismi, parassiti e sostanze che, per numero e concentrazione, costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana. Tali provvedimenti includono la protezione delle risorse idriche utilizzate come sorgenti di acqua potabile, il trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
b) un'adeguata raccolta e depurazione di livello tale da proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
c) l'effettiva protezione delle risorse idriche utilizzate come fonti di acqua potabile, e dei rispettivi ecosistemi acquatici, contro l'inquinamento provocato da altre fonti, ivi inclusa l'agricoltura, l'industria e scarichi ed emissioni di sostanze pericolose di altro genere. I suddetti provvedimenti intendono ridurre in maniera efficace ed eliminare gli scarichi e le emissioni di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per gli ecosistemi acquatici;
d) sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana contro patologie connesse con l'utilizzo idrico che derivino dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o l'allevamento o la pesca dei molluschi, dall'utilizzo di acque reflue a scopi irrigui o di fanghi di depurazione per l'agricoltura o l'acquicoltura;
e) sistemi efficaci per monitorare situazioni che potrebbero degenerare in epidemie o in casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per far fronte a tali epidemie o casi e ai rischi che essi comportano.
3. Con le espressioni «acqua potabile» e «raccolta e depurazione» utilizzate nel prosieguo del presente Protocollo si intendono l'acqua potabile e i sistemi di raccolta e depurazione che rispettano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le Parti basano tutte le misure suddette sulla valutazione di ciascuna misura proposta alla luce di tutte le implicazioni che ciascuna di esse comporta, compresi i benefici, gli svantaggi e i costi per:
a) la salute umana;
b) le risorse idriche;
c) lo sviluppo sostenibile;
Tale valutazione tiene conto dei diversi nuovi impatti che ciascuna misura proposta comporta per i vari comparti ambientali.
5. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per creare un contesto giuridico, amministrativo ed economico stabile che consenta ai settori pubblico, privato e del volontariato di apportare il proprio contributo per migliorare la gestione idrica al fine di prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
6. Le Parti chiedono alle autorità pubbliche che valutano la possibilità di intraprendere azioni che possano avere un impatto significativo sull'ambiente di qualsiasi tipo di acque rientranti nel campo di applicazione del presente Protocollo, o che approvano l'adozione di azioni analoghe da parte di altri, di tenere in debita considerazione l'impatto potenziale delle suddette azioni sulla salute pubblica.
7. Laddove una Parte sia firmataria della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, le autorità pubbliche della Parte in questione, che devono conformarsi alle disposizioni di quest'ultima in relazione ad un'azione proposta, devono rispettare le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo rispetto alla medesima azione.
8. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti delle Parti di mantenere in vigore, adottare o realizzare misure più rigorose di quelle stabilite nel presente Protocollo.
9. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti del Protocollo medesimo derivanti dalla Convenzione o da qualsiasi altro accordo internazionale in vigore, ad esclusione dei casi in cui le disposizioni del Protocollo siano più rigorose delle corrispondenti disposizioni della Convenzione o di altri accordi internazionali in vigore.
Storico versioni
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