Traduzione
Art. 17
Segretariato
In vigore dal 6 mag 2026
1. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità svolgono le seguenti funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo:
a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;
b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
c) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti in funzione delle risorse disponibili.
2. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità:
a) definiscono i particolari dei rispettivi accordi di ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano la riunione delle Parti;
b) comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma di lavoro di cui all', paragrafo 3 e le modalità di realizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;64#art-t-17