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Art. 16

Riunione delle Parti

In vigore dal 6 mag 2026
1. La prima riunione delle Parti ha luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le riunioni ordinarie si svolgono a intervalli periodici decisi dalle Parti e quanto meno ogni tre anni, salvo che si rivelino necessarie altre modalità per conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo. Le Parti tengono una riunione straordinaria, se lo decidono nel corso di una riunione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purchè, entro sei mesi dal momento in cui sia stata comunicata a tutte le Parti, la richiesta stessa ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti. 2. Se possibile, le riunioni ordinarie delle Parti hanno luogo in concomitanza con le riunioni delle Parti alla Convenzione. 3. In occasione delle riunioni le Parti effettuano una verifica costante dell'attuazione del presente Protocollo; a tale fine esse: a) verificano le politiche e gli approcci metodologici per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, ne incentivano la convergenza e rafforzano la cooperazione transfrontaliera e internazionale in conformità degli ; b) valutano i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle informazioni trasmesse dalle Parti conformemente alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Tali linee guida sono intese ad evitare duplicazioni nell'esercizio di relazione; c) vengono informate sui progressi realizzati nell'attuazione della Convenzione; d) scambiano informazioni con la riunione delle Parti alla Convenzione e valutano la possibilità di adottare un'azione congiunta con quest'ultima; e) sollecitano, ove necessario, la collaborazione degli organi della Commissione economica per l'Europa e del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità; f) stabiliscono le modalità di partecipazione degli altri organismi internazionali competenti, governativi e non governativi, alle riunioni e alle altre attività afferenti al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo; g) valutano la necessità di adottare ulteriori disposizioni in materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso pubblico al controllo giurisdizionale e amministrativo nell'ambito di applicazione del presente Protocollo, alla luce delle esperienze acquisite riguardo tali questioni in altre sedi internazionali; h) predispongono un programma di lavoro comprendente i progetti da svolgere congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, e istituiscono gli organi necessari per realizzare il suddetto programma di lavoro; i) discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo; j) alla loro prima riunione, discutono e adottano all'unanimità il regolamento interno per le loro riunioni. Il regolamento interno contiene disposizioni atte a promuovere una cooperazione armoniosa con la riunione delle Parti alla Convenzione; k) valutano e adottano proposte di modifica del presente Protocollo; l) discutono e svolgono qualsiasi azione aggiuntiva che possa essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.
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