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Art. 14

Sostegno internazionale alle azioni nazionali

In vigore dal 6 mag 2026
Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per l'attuazione di piani nazionali e locali di cui all' lettera b) le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire ad incentivare: a) la preparazione di piani di gestione idrica a livello transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione; b) una migliore formulazione di progetti, in particolare per le infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde agevolare l'accesso ai finanziamenti; c) l'efficace esecuzione dei progetti in questione; d) l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacità di risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico; e) la preparazione della legislazione necessaria a sostenere l'attuazione del presente Protocollo; f) l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico principale; g) le attività di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo; h) la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la fornitura dei servizi idrici e la rispettiva qualità, nonché lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati; i) la garanzia di qualità per le attività di monitoraggio, compresa la comparabilità tra i laboratori.
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