Traduzione

Art. 13

Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere

In vigore dal 6 mag 2026
1. A complemento degli altri obblighi di cui agli , le Parti che condividono le stesse acque transfrontaliere cooperano e prestano assistenza reciproca al fine di prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti: a) si scambiano informazioni e conoscenze sulle acque transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano con le altre Parti che condividono le medesime acque; b) si impegnano a istituire con le altre Parti che condividono le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di gestione idrica ai sensi dell' paragrafo 5 lettera b) e sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza a norma dell' paragrafo 1 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi; c) sulla base dei principi dell'uguaglianza e della reciprocità, adeguano i propri accordi o altri accordi concernenti le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per quanto concerne le finalità del presente Protocollo; d) si consultano reciprocamente, su richiesta di una di esse, sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che una patologia connessa con l'utilizzo idrico può comportare. 2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la cooperazione e l'assistenza concernenti eventuali effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico che rappresentino un impatto transfrontaliero avvengono conformemente alle disposizioni della Convenzione.
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