Traduzione
Art. 10
Informazioni al pubblico
In vigore dal 6 mag 2026
1. A complemento dell'obbligo imposto alle Parti dal presente Protocollo in merito alla pubblicazione di informazioni o documenti specifici, ciascuna Parte si adopera, nell'ambito della propria legislazione, a mettere a disposizione del pubblico le informazioni detenute dalle autorità e ragionevolmente necessarie per informare il pubblico in merito a quanto segue:
a) definizione di obiettivi e di date per la loro attuazione e sviluppo di piani di gestione idrica ai sensi dell';
b) istituzione, perfezionamento o mantenimento in vigore dei sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e dei piani di emergenza contemplati dall';
c) sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca, sviluppo e informazione del pubblico ai sensi dell'.
2. Ciascuna Parte garantisce che, a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni relative all'attuazione del presente Protocollo, le pubbliche autorità forniscano le informazioni in questione entro un termine ragionevole, nell'ambito della legislazione nazionale.
3. Le Parti garantiscono che le informazioni menzionate all' paragrafo 4 e al presente articolo, paragrafo 1, vengano messe gratuitamente a disposizione del pubblico per consultazione in qualsiasi momento e forniscono strumenti ragionevoli per ottenere dalle Parti copie delle suddette informazioni ad un costo ragionevole.
4. Ai sensi del presente Protocollo le autorità pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni qualora:
a) non detengano le informazioni in questione;
b) la richiesta di informazioni sia manifestamente infondata o sia formulata in modo troppo generico;
c) le informazioni riguardino una documentazione in corso di completamento o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, sempre che siffatta deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenuto conto dell'interesse pubblico cui è preordinata la rivelazione dell'informazione.
5. Ai sensi del presente Protocollo le autorità pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni al pubblico qualora tale diffusione pregiudichi:
a) la riservatezza dei procedimenti delle autorità pubbliche, sempre e quando la riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;
b) i rapporti internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
c) il corso della giustizia, il diritto dei singoli ad un processo equo o il potere dell'autorità pubblica di condurre inchieste penali o disciplinari;
d) la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, sempre e quando sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici. In tale contesto deve tuttavia essere rivelata, ai fini della protezione ambientale, qualsiasi informazione riguardante le emissioni e gli scarichi;
e) i diritti di proprietà intellettuale;
f) la riservatezza dei dati e/o file personali riguardanti le persone fisiche, qualora dette persone non abbiano consentito a rivelare le suddette informazioni al pubblico, sempre e quando sia tutelata dal diritto nazionale;
g) gli interessi dei terzi che abbiano fornito l'informazione richiesta pur senza avere l'obbligo di agire in tal senso o essere assoggettabili a siffatto obbligo, salvo che acconsentano alla comunicazione della documentazione;
h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.
Le suddette motivazioni a non divulgare informazioni devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico cui è preordinata la rivelazione dell'informazione nonché del fatto che l'informazione stessa attenga o meno alle emissioni e agli scarichi nell'ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;64#art-t-10