Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 mag 2026
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Agli eventuali oneri derivanti dagli dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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