Accordo Quadro›Titolo II
Art. 8
Cooperazione bilaterale e regionale
In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione bilaterale e regionale
1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti convengono di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolti gli Stati membri dell'UE e dell'ASEAN.
2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso connessi, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.
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