Accordo QuadroTitolo I

Art. 6

Cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo

In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo 1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, successivamente riveduta, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo in tutte le forme e manifestazioni. 2. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso: a) nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1267, 1373, 1822, 2242, 2396 e 2462 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali; b) scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui coinvolti in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari; c) mediante una cooperazione sui mezzi, attrezzature comprese, e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e mediante la condivisione di esperienze sui temi della prevenzione del terrorismo e del reclutamento dei terroristi; d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo, nonché contro l'abuso delle tecnologie dell'informazione a fini terroristici, e adoperandosi per pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite e gli altri strumenti internazionali applicabili; e) condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.
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