Accordo Quadro›Titolo VIII
Art. 55
Adempimento degli obblighi
In vigore dal 1 mag 2026
Adempimento degli obblighi
1. Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Conformemente all', paragrafo 1, lettera d), ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi divergenza relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
3. Una parte, se ritiene che l'altra non abbia adempiuto agli obblighi che le derivano dal presente accordo, può prendere le misure del caso conformemente al diritto internazionale.
4. Prima di prendere le misure del caso di cui al paragrafo 3, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 5, la suddetta parte presenta al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. Le parti si consultano sotto gli auspici del comitato misto. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, la suddetta parte può prendere le misure del caso.
5. Una parte, se ha seri motivi per ritenere che l'altra parte non abbia rispettato in modo sostanziale uno degli obblighi descritti come elementi essenziali all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altra parte. Salvo diverso accordo tra le parti, su richiesta di una parte il comitato misto, o un altro organismo designato di comune accordo dalle parti, tiene consultazioni urgenti entro un termine massimo di trenta giorni per procedere a un esame scrupoloso di tutti gli aspetti o del fondamento della misura, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti. Trascorso tale periodo, la parte notificante può applicare le misure del caso.
6. Nella scelta delle misure del caso vanno privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o, secondo i casi, di qualsiasi altro accordo specifico di cui all', paragrafo 1. Le misure sono temporanee e proporzionate alla violazione, in modo da indurre infine all'adempimento degli obblighi. Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, le «misure del caso» possono comprendere la sospensione del presente accordo, in tutto o in parte. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, le «misure del caso» possono comprendere la sospensione del presente accordo, in tutto o in parte, o di qualsiasi accordo specifico di cui all', paragrafo 1. La decisione di sospensione sarà adottata da ciascuna parte conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
7. Ciascuna parte può chiedere al comitato misto di riesaminare le circostanze che hanno dato luogo all'applicazione delle misure del caso al fine di cercare una soluzione reciprocamente accettabile per le parti. La parte che adotta le misure del caso le revoca non appena sia giustificato.
Storico versioni
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