Accordo Quadro›Titolo I
Art. 4
Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali
In vigore dal 1 mag 2026
Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali
1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata e carente nella sicurezza dei depositi e la diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro, con pesanti ripercussioni umanitarie e socioeconomiche, continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, nonché per lo sviluppo sostenibile a livello individuale, locale, nazionale, regionale e internazionale.
2. Le parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 luglio 2001.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con i rispettivi obblighi internazionali e con l'oggetto e lo scopo del trattato sul commercio delle armi, adottato con risoluzione 67/234B dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.
Le parti convengono di intensificare il dialogo e la cooperazione nel settore del controllo delle esportazioni.
4. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e di perseguire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi in relazione alla prevenzione e all'eliminazione del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, e ai trasferimenti di armi convenzionali e ai sistemi nazionali di controllo delle importazioni e delle esportazioni di armi convenzionali.
Storico versioni
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