Accordo QuadroTitolo V

Art. 36

Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione

In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono elementi chiave della società moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico, i diritti umani e le libertà fondamentali. 2. La cooperazione in questo settore si concentrerà, tra l'altro: a) sulla partecipazione a vari dialoghi regionali sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare sulle politiche delle comunicazioni elettroniche e sulla loro regolamentazione, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione; b) sull'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi di ricerca delle parti e del sud-est asiatico; c) sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC; d) sulla promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC; e) su progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC, in particolare attraverso i programmi quadro di ricerca dell'UE, inclusa la cooperazione tra le parti in particolare nei settori della pubblica amministrazione online, delle applicazioni mobili, dell'animazione e della multimedialità; f) su temi e/o aspetti delle TIC legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza online, la lotta contro la criminalità informatica, la disinformazione e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica. 3. Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, è incoraggiata la cooperazione tra imprese. 4. Le parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e degli obblighi internazionali. 5. Le parti promuovono lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, le iniziative di sensibilizzazione, l'uso delle rispettive norme e specifiche tecniche ai fini della gestione dei rischi di cibersicurezza e della cibersicurezza dei prodotti e dei servizi TIC, compresa la certificazione della cibersicurezza, nonché le relative politiche di ricerca e sviluppo.
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